art 1. E' preciso dovere di ogni socio osservare le disposizioni contenute nello statuto e nel presente regolamento. I soci sono tenuti a:
   § operare nell'interesse dell' associazione, in collaborazione con gli Organi sociali della         stessa;
   § non screditare, con parole o atti, l'immagine della Associazione, dei suoi Organi e dei        soci;
   § comportarsi nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile;
   § non strumentalizzare la propria appartenenza alla Associazione per scopi di interesse        personale;
   § non esprimere, nell'ambito della Associazione, le proprie convinzioni politiche

art 2. I soci sono tenuti alla buona conservazione dei beni della Associazione, l'eventuale danno causato ai beni dal comportamento del socio sarà da quest'ultimo rifuso alla Associazione.

art 3. I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza su notizie o documenti dei quali siano venuti a conoscenza o ne abbiano il possesso proprio per la loro qualifica di socio.

art 4. Il marchio dell' Associazione, così come registrato alla c.c.i.a. di Livorno, potrà essere usato esclusivamente per fini istituzionali in tutte le forme ritenute utili.

art 5. L'importo della quota d'iscrizione, delle quote periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.

art 6. La domanda di adesione all' Associazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e presentata allo stesso, anche tramite invio telematico: il versamento della quota associativa può essere effettuato direttamente ad uno dei responsabili dell'associazione oppure tramite versamento sul conto corrente postale intestato all'asociazione stessa.

art 7. La domanda di adesione si perfeziona con il pagamento delle quote di adesione e associativa annuale.

art 8. Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio maggiorenne. I soci minorenni possono venir rappresentanti da chi esercita la patria potestà; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono venir rappresentati dalla stessa persona che esercita la patria potestà su di loro; la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne. Le deleghe devono venir consegnate all'inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.

art 9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ad esso possono parteciparvi esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Sindaci e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'associazione. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i Consiglieri

art 10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

art 11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate

art 12. Ai membri del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

art 13. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente). Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, ha facoltà di decisione il Presidente della riunione. Il verbale verrà controfirmato da tutti i menbri del Consiglio Direttivo presenti alla riunione.
 
   
Associazione senza scopo di lucro "Fede per la vita" - via G.Bruno 49/a 57025 Piombino (LI)
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