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art
1. E' preciso dovere di ogni socio osservare
le disposizioni contenute nello statuto e nel
presente regolamento. I soci sono tenuti a:
§ operare nell'interesse
dell' associazione, in collaborazione con gli
Organi sociali della stessa;
§ non screditare, con parole
o atti, l'immagine della Associazione, dei suoi
Organi e dei soci;
§ comportarsi nel pieno
rispetto delle regole della convivenza civile;
§ non strumentalizzare
la propria appartenenza alla Associazione per
scopi di interesse personale;
§ non esprimere, nell'ambito
della Associazione, le proprie convinzioni politiche
art 2. I soci sono tenuti alla buona conservazione
dei beni della Associazione, l'eventuale danno
causato ai beni dal comportamento del socio sarà
da quest'ultimo rifuso alla Associazione.
art 3. I soci sono tenuti a mantenere la
riservatezza su notizie o documenti dei quali
siano venuti a conoscenza o ne abbiano il possesso
proprio per la loro qualifica di socio.
art 4. Il marchio dell' Associazione, così
come registrato alla c.c.i.a. di Livorno, potrà
essere usato esclusivamente per fini istituzionali
in tutte le forme ritenute utili.
art 5. L'importo della quota d'iscrizione,
delle quote periodiche ed i termini di pagamento
vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.
art 6. La domanda di adesione all' Associazione
deve essere redatta su apposito modulo predisposto
dal Consiglio Direttivo e presentata allo stesso,
anche tramite invio telematico: il versamento
della quota associativa può essere effettuato
direttamente ad uno dei responsabili dell'associazione
oppure tramite versamento sul conto corrente postale
intestato all'asociazione stessa.
art 7. La domanda di adesione si perfeziona
con il pagamento delle quote di adesione e associativa
annuale.
art 8. Ogni socio avente diritto al voto
non può rappresentare per delega scritta
più di un altro socio maggiorenne. I soci
minorenni possono venir rappresentanti da chi
esercita la patria potestà; in questo caso
due o più fratelli/sorelle minorenni possono
venir rappresentati dalla stessa persona che esercita
la patria potestà su di loro; la stessa
persona può rappresentare, oltre ai minori,
un socio maggiorenne. Le deleghe devono venir
consegnate all'inizio della riunione al Presidente
della stessa che le controfirma.
art 9. Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno una volta al mese e ad esso possono parteciparvi
esclusivamente i membri del Consiglio stesso e,
senza diritto di voto, i Sindaci e/o altre persone,
appositamente invitate, anche se estranee all'associazione.
La convocazione, oltre che per atto scritto, può
avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche
in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo
è comunque valido quando siano presenti
tutti i Consiglieri
art 10. Le riunioni sono presiedute dal
Presidente in carica coadiuvato dal Segretario
che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso
di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta
dal Vice-Presidente.
art 11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo
tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire,
salvo le assenze preventivamente giustificate
art 12. Ai membri del Consiglio Direttivo,
consapevoli della serietà delle riunioni,
è severamente vietato divulgare notizie
o fatti trattati nelle medesime; tale divieto
opera anche nei confronti di tutte le persone
eventualmente presenti.
art 13. Per la validità delle riunioni
del Consiglio Direttivo, è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno
dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o
il Vice-Presidente). Tutte le decisioni vengono
prese mediante votazione per alzata di mano o
per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo
decide a maggioranza assoluta; in caso di parità,
ha facoltà di decisione il Presidente della
riunione. Il verbale verrà controfirmato
da tutti i menbri del Consiglio Direttivo presenti
alla riunione.
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Associazione senza scopo di lucro
"Fede per la vita" - via G.Bruno 49/a 57025 Piombino (LI)
Tel: 0565.221450 e-mail: info@fedeperlavita.it |
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